Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 14/03/2005 n. 35

d) il comma 540 è abrogato. 1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: "Stato" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25".

Art. 4-bis - Trasferimenti erariali alle regioni

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2006".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente: "2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1o gennaio 2006, esclusivamente al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, le parole: "Entro il 30 aprile 2005" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 settembre 2005".

Art. 4-ter - Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria

1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie. Capo III POTENZIAMENTO DELLA RETE INFRASTRUTTURALE

Art. 5 - Interventi per lo sviluppo infrastrutturale

1. Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i principi adottati dalla delibera CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 2004.

2. Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli

articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità competitive.

3. L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata, valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004.

4. Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari degli enti previdenziali pubblici.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal CIPE con la delibera n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.

6. Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere realizzazione dell'opera proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo procedimento ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

7. Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, competenza ed esperienza maturata nel set( tore specifico della realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati.

8. I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

9. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto- legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni.

10. Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario ad acta per gli adempimenti di competenza.

11. Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del presente

articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria.

12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni. 12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. 12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190. 12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorchè i lavori siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui al comma 12-quater.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al comma 5.

14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.

 

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